Sentenza n. 89 del 1974
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SENTENZA N. 89

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 1958, per le industrie petrolifere, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per le aziende commerciali, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Equizi Paolo e la società Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA), iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società CLASA;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Sergio Cersosimo, per la società CLASA, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Paolo Equizi chiamava in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, la s.p.a. Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA) e ne chiedeva la condanna al pagamento di differenze di retribuzioni, assumendo che, durante il servizio prestato alle dipendenze di tale società, era stato per errore inquadrato nel settore del commercio, anziché in quello dell'industria petrolifera.

Il tribunale riteneva, nella specie, applicabili le norme contrattuali di cui al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, relative a tale secondo settore. In particolare, osservava che il contratto collettivo 29 maggio 1958 - che, come risulta dalla sua intitolazione, disciplina il rapporto di lavoro fra le aziende che eserciscono l'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione dei prodotti petroliferi e i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) aveva formato oggetto di precisazione in una dichiarazione aggiuntiva (anch'essa resa efficace erga omnes con il citato d.P.R.), che escludeva, fra l'altro, dalla dizione "distribuzione dei prodotti petroliferi" le aziende che esercitano il commercio di tali prodotti di produzione altrui, "ma non titolari di depositi costieri".

Rilevato, da un lato, che la ditta convenuta, titolare di due depositi costieri, era compresa nel suddetto contratto, e, dall'altro, che, quale azienda commerciale, era sottoposta anche alla disciplina del contratto collettivo per il settore del commercio 28 giugno 1958, reso efficace erga otrines con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, il tribunale sollevava, con ordinanza del 15 giugno 1971, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- dei due citati d.P.R. (n. 847 del 1961 e n. 481 del 1962), in quanto si applicano alla categoria dei lavoratori dipendenti da aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui e siano titolari di depositi costieri, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 Cost., nonché alla stregua dei principi affermati con sentenza n. 106 del 1963 di questa Corte in analoga questione;

- del d.P.R. n. 847 del 1961 per l'industria petrolifera, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost., avrebbe operato una discriminazione ai fini dell'applicabilità del contratto - in dipendenza di un dato puramente geografico tra imprese titolari di depositi costieri e imprese titolari di depositi interni, non soggetti a permanente sorveglianza doganale.

2. - Dinanzi a questa Corte, con atto depositato il 29 gennaio 1972, si é costituita la società, la quale chiede che le disposizioni suddette siano dichiarate illegittime.

Pur escludendo che i contratti collettivi di cui ai due d.P.R. in esame siano applicabili alla società, la difesa di questa osserva che, in ossequio al principio dell'autonomia e della libertà sindacale, riaffermati nella sentenza n. 106 del 1963 di questa Corte, il legislatore non avrebbe potuto renderli entrambi efficaci erga omnes; e, dopo aver richiamato la definizione di deposito costiero di cui all'art. 44 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1303 (c.d. legge petrolifera), fa presente che il possesso di un deposito di tal genere non sarebbe indice del carattere industriale di un'azienda.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con atto depositato il 13 marzo 1972, solo per quanto riguarda la seconda questione, concernente il d.P.R. n. 847 del 1961, chiedendo che la medesima sia dichiarata non fondata.

Al riguardo l'Avvocatura osserva che stipulare contratti che vincolino alcune aziende e non altre rientra nell'autonomia delle parti contraenti; e che, comunque, nella dichiarazione aggiunta al contratto de quo sarebbero stati manifestati i motivi dell'estensione di questo alle aziende distributrici che, essendo titolari di depositi costieri, avrebbero la tipica attrezzatura e organizzazione delle aziende industriali del settore.

3. - Con memoria depositata il 18 gennaio 1974, la difesa della società CLASA insiste nelle sue conclusioni e prende atto che l'Avvocatura generale dello Stato ha limitato l'area del suo intervento, sostenendo l'infondatezza della questione quanto alla disparità di trattamento tra imprese titolari di depositi costieri e quelle con depositi interni non soggetti a permanente sorveglianza doganale.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di Napoli, in una causa per differenza di retribuzioni, promossa da un prestatore d'opera che assumeva di essere stato per errore inquadrato nel settore del commercio, anziché in quello dell'industria petrolifera, sollevava questione di legittimità costituzionale dei d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, e 2 gennaio 1962, n. 481, che attribuiscono efficacia erga omnes, rispettivamente, al contratto collettivo 29 maggio 1958 e al contratto collettivo 28 giugno 1958: questo per attività commerciale, quello per attività industriale e - allorché l'impresa disponga di depositi costieri o di depositi interni sottoposti a permanente vigilanza doganale - anche per attività di distribuzione.

Il giudice a quo, convinto che dovesse applicarsi il contratto dell'industria, denunciava, per altro, la violazione degli artt. 3,39 e 76 della Costituzione, richiamandosi alla sentenza n. 106 del 1963

 di questa Corte.

Aveva ritenuto, allora, la Corte che vi fosse una parziale sovrapposizione dei due contratti collettivi (e dei due corrispondenti d.P.R.), relativi, il primo, alle centrali del latte e ai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, il secondo, alle industrie lattiero - casearie.

E, così, premesso che il sistema accolto dalla legge di delega 14 luglio 1959, n. 741, é transitorio e del tutto eccezionale, aveva dichiarato illegittimi i due d.P.R.: a) in quanto erano stati resi obbligatori erga omnes contratti collettivi stipulati in difformità dal procedimento stabilito dall'art. 39 Cost., cioé con la compressione della libertà e dell'autonomia sindacali;

b) in quanto era stato violato l'art. 3 Cost. per diversità di trattamento (economico e normativo) fatto ad appartenenti ad una stessa categoria;

c) in quanto, infine, erano stati violati i limiti della delega, che non prevedeva il conferimento di efficacia erga omnes a "due contratti, uno dei quali, il più ampio e comprensivo, regola anche i rapporti di lavoro di una categoria regolata dall'altro: un'ipotesi particolare - precisa la citata sentenza -, ma non diversa rispetto a quella di due o più contratti che regolino i rapporti economici e normativi degli appartenenti a una sola e medesima categoria".

Nel presente giudizio le norme di raffronto sono le stesse, ma la situazione di fatto e i rapporti disciplinati dai due contratti collettivi, resi validi erga omnes dai due decreti impugnati, sono diversi.

2. - Non si tratta, nella specie, di un'unica categoria cui si riferiscano (in parte) due contratti, bensì di due differenti categorie: altro é la distribuzione commerciale di merci, ivi compresi i prodotti petroliferi, sia pure ad opera di imprese o aziende con depositi interni di modesta entità, tali da non richiedere la vigilanza doganale permanente; altro é la distribuzione ad opera di imprese o aziende che dispongano di depositi costieri od anche interni, ma di tale consistenza da dover essere permanentemente vigilati ai fini doganali. Un'attività di distribuzione, questa, equiparata (dal contratto collettivo e dal decreto presidenziale) all'industria di ricerca, estrazione, raffinazione e lavorazione e non compresa nell'area del contratto collettivo del commercio, che concerne, nel settore che ci occupa, soltanto "prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo), carburanti con o senza distributori automatici", nonché "combustibili solidi e liquidi".

Non ricorre, pertanto, la violazione dei precetti costituzionali invocati.

Non dell'art. 3 Cost., perché trattasi di due categorie diverse per dimensioni che modificano il tipo dell'attività svolta e ne giustificano la distinta normativa.

Non dell'art. 39, perché non si é in presenza di una scelta e di una preferenza ad organizzazioni di categoria stipulanti, fatte dal legislatore: ché questo non si trova a dover fare alcuna scelta né ad attribuire alcuna preferenza, non essendo i due contratti omologhi, bensì relativi a due categorie sostanzialmente diverse tra loro, e ciascuna con suo proprio contratto.

Non dell'art. 76, perché sono state separatamente recepite due distinte discipline per aziende di tipo non coincidente, neppure in parte.

3. - L'art. 3, poi, non é vulnerato neanche sotto il profilo del differente trattamento per le imprese con depositi costieri e per quelle con depositi interni non vigilati, in quanto - come rileva l'Avvocatura generale dello Stato, rifacendosi al testo che fa parte integrante del contratto collettivo 29 maggio 1958 e che, insieme a questo, ha acquistato valore erga omnes (d.P.R. 847 del 1961) - l'esistenza di depositi costieri (e, aggiungasi, di depositi interni vigilati) rivela una attrezzatura e un'organizzazione tipicamente industriali.

4. - L'accolta tesi, che s'impernia sulla differenza di situazioni, é avvalorata da ulteriori elementi:

a) i depositi costieri e quelli interni permanentemente sorvegliati sono soggetti ad una particolare disciplina di controllo fiscale, estranea agli altri depositi, e ciò a mente dell'art. 4 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

b) la separazione e, per così dire, lo stralcio dal commercio in generale della distribuzione prevista nel contratto collettivo del 29 maggio 1958, sono stati confermati ed accettati, in regime di libertà sindacale e di contrattazione collettiva sottratta alla disciplina erga omnes, dalle organizzazioni degli industriali e dai sindacati dei lavoratori del settore: infatti, il contratto collettivo 7 luglio 1967 contiene un "chiarimento a verbale", per cui "le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore; e nel quale si é riprodotta alla lettera la dichiarazione del contratto dell'industria petrolifera recepito nel denunziato d.P.R. n. 847 del 1961 con la specifica esclusione delle "aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti), anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a permanente vigilanza doganale), ma non titolari di depositi costieri" (oltreché i  chioschi, dei distributori stradali e delle stazioni di servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette all'applicazione del contratto stesso).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la ricerca, l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi, esclusa la ricerca, l'estrazione, la raffinazione e la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose) e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese commerciali), in quanto si riferiscano alla categoria dei lavoratori dipendenti da aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui e siano titolari di depositi costieri; questione sollevata dal tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1974.